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L’evoluzione delle normative in tema di criptovaluta

28 marzo 2019

di Giuseppe SCAMPONE

La criptovaluta non esiste in forma fisica e non ha un valore legale unitamente riconosciuto; può essere scambiata in modalità peer – to – peer fra due possessori e non sempre è ammissibile la conversione in valuta corrente (valuta chiusa in luogo della valuta bidirezionale o convertibile).

Le criptovaluta è contraddistinta da 3 componenti principali:

  • il codice informatico che detta le regole del protocollo di partecipazione;
  • un distributed ledger che registra le operazioni;
  • una rete di nodi che aggiornano il distributed ledger secondo le regole di protocollo.

La creazione di criptovaluta è libera e avviene per mezzo di una Initial Public Offering (IPO).  La criptovaluta è ottenuta dal compratore mediante un corrispettivo avente corso legale, l’offerta è lanciata da un nodo ed è regolata ed attuata per mezzo un distributed ledger.

Una volta acquisita la stessa è scambiabile nelle piattaforme sino alla conversione finale in valuta corrente. I principali vantaggi del sistema virtuale sono dati dalla pressoché istantanea capacità di scambio.

Dal punto di vista della regulatory i principali svantaggi sono:

  • Anonimato nell’investimento con forti rischi di utilizzo a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • Assenza di protezione per gli investitori in termini di trasparenza delle caratteristiche dell’asset acquisito e del funzionamento dello scambio;
  • Rischi di sicurezza informatica delle reti di scambio.

La crescente diffusione nei mercati finanziari della criptovaluta ha generato la necessità per il GAFI di mitigare adeguatamente i rischi ML / TF associati ai prodotti virtuali e ai fornitori di servizi o VASP (piattaforme informatiche attraverso le quali questi prodotti sono offerti /scambiati).

Il GAFI (1) dal 2018 opera per definire precisi standard internazionali condivisi fra gli Stati membri al fine di uniformare a livello internazionale le normative in parola e ridurre possibili casi di opportunismo a livello di singolo paese.

Nel recente febbraio il GAFI ha finalizzato l’emanazione di una Nota interpretativa della Raccomandazione 15: la nota modifica ed integra l’attuale raccomandazione chiarendo in che modo gli standard GAFI si applicano alle attività o alle operazioni che coinvolgono attività virtuali, estendendo a tali prodotti gli adempimenti già richiesti per altri prodotti regolati.  Il testo della Nota interpretativa è stato finalizzato e sarà formalmente adottato come parte degli Standard GAFI nel giugno 2019 a seguito dalle consultazioni degli attori del settore privato; l’adozione definitiva è prevista per giugno 2019. Con la nuova raccomandazione i Virtual Asset e i VASP saranno pienamente regolati dal punto di vista della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo come qualsiasi altro prodotto finanziario.

La nota interpretativa modifica ed estende sensibilmente gli standard afferenti a tale comparto in termini di:

  • Definizione dei prodotti e dei VASP: le attività virtuali sono definibili come “proprietà”, “proventi”, “fondi”, “fondi o altre attività” o altro “valore corrispondente”; gli Stati membri dovrebbero applicare le misure pertinenti ai sensi delle Raccomandazioni GAFI alle attività virtuali e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).
  • Definizione dei rischi ML e TF associati ai prodotti e ai VASP: i paesi dovrebbero identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che emergono dalle attività di attività virtuali e dalle attività o operazioni dei VASP. Le misure di prevenzione ai rischi di ML e TF individuati devono essere adeguate e commisurate ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
  • La previsione di meccanismi di licenza nazionale: i VASP devono essere soggetti a licenza e a registrazione anche qualora fossero una persona fisica. Le autorità competenti dovrebbero adottare le necessarie misure legali o regolamentari per impedire ai criminali o ai loro associati di detenere, o di essere il beneficiario effettivo, di un interesse significativo o di controllo o di detenere una funzione di gestione in un VASP. I paesi dovrebbero agire per identificare le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività VASP senza la necessaria licenza o registrazione e applicare sanzioni appropriate.
  • Registrazione Unica: un paese non deve imporre un sistema di licenze o di registrazione separato rispetto a persone fisiche o giuridiche già autorizzate o registrate come istituzioni finanziarie (come definite dalle Raccomandazioni GAFI) all’interno di tale paese, che, in base a tale licenza o registrazione, sono autorizzati a eseguire le attività VASP e che sono già soggette all’intera gamma di obblighi applicabili ai sensi delle Raccomandazioni GAFI.
  • Supervisione: i paesi dovrebbero garantire che i VASP siano soggetti a un’adeguata regolamentazione e supervisione o monitoraggio per AML / CFT e che operino in conformità con le pertinenti raccomandazioni del GAFI, al fine di attenuare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo derivanti stesse. I VASP dovrebbero essere soggetti a sistemi efficaci per il monitoraggio e la conformità ai requisiti nazionali AML / CFT. I VASP dovrebbero essere supervisionati o monitorati da un’autorità competente che dovrebbe condurre una supervisione o un monitoraggio basato sul rischio. Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di poteri adeguati per sorvegliare o monitorare e garantire l’osservanza da parte dei VASP dei requisiti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresa l’autorità di condurre ispezioni, obbligare la produzione di informazioni e imporre sanzioni. Le autorità di vigilanza devono avere il potere di imporre una serie di sanzioni disciplinari e finanziarie, tra cui il potere di revocare, limitare o sospendere la licenza o la registrazione di VASP, ove applicabile.
  • Sanzioni: i paesi dovrebbero garantire che vi sia una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, penali, civili o amministrative, disponibili per trattare i VASP che non rispettano i requisiti AML / CFT, in linea con la Raccomandazione 35. Le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo per i VASP, ma anche per i loro direttori e dirigenti.
  • KYC: Le transazioni occasionali definite soglia oltre la quale i VASP sono tenuti a condurre CDD sono USD / EUR 1.000.-
  • Registrazione e Scambio di Informazioni: I Paesi dovrebbero garantire che i VASP originari (primo contatto con la clientela) ottengano e conservino le informazioni obbligatorie per la CDD del sottoscrittore e dei beneficiari, e che tali informazioni siano inviate ai VASP finali e rese disponibili alle autorità competenti.
  • Cooperazione fra paesi: i paesi dovrebbero rapidamente, in modo costruttivo ed efficace fornire la più ampia gamma possibile di cooperazione internazionale in relazione al riciclaggio di denaro. In particolare, le autorità di vigilanza dei VASP devono scambiare informazioni tempestivamente e in modo costruttivo con le loro controparti estere, indipendentemente dalla natura o dallo status dei supervisori e dalle differenze nella nomenclatura o nello status dei VASP.

 

Parallelamente alla consultazione del GAFI in tema AML e TF si segnala la consultazione aperta a marzo dalla Consob(2).

L’iniziativa della Consob  è tesa a garantire la tutela dell’Investitore in fase di informativa durante la sottoscrizione delle ICO e nel corso del rapporto; nonché di sicurezza e affidabilità delle infrastrutture di scambio. La consultazione con gli attori di settore è attuata mediante un questionario in cui sono formulati 15 quesiti conoscitivi. Fra i vari quesiti si segnala il quesito 8: “L’approccio delineato per lo svolgimento delle offerte in sede di nuova emissione di cripto-attività riesce a conciliare le caratteristiche del fenomeno con le esigenze di tutela degli investitori?”.

La consultazione è riassumibile in tre parti:

  • La definizione dei criptoasset
    La Consob ritiene che si tratti di prodotti finanziari, corrispondenti ad una precisa definizione normativa, ma con peculiarità tali da meritare una disciplina ad hoc, in considerazione di alcune loro specifiche caratteristiche.
  • La disciplina delle offerte
    Nella visione della Consob si tratterebbe di piattaforme web separate ma comunque sottoposte a regole riferibili alle più consolidate piattaforme di scambio.
  • La disciplina degli scambi
    Dal documento della Consob si evince la necessità di dotare di adeguati meccanismi di governance e di affidabilità l’operatività delle piattaforme.

In linea generale si evince un quadro normativo in corso di definizione per ciò che concerne gli aspetti di ML e TF delle criptovalute. Le normative nazionali europee contengono già presidi di KYC, di Recording e Reporting mentre restano enormi passi da compiere in tema di disciplina dei meccanismi di offerta e di gestione degli scambi con specifico riferimento alla tutela degli investitore/risparmiatori.

Si rammenta inoltre l’advice elaborato dall’ ESMA(3) per la Commissione Europea. Questo documento rappresenta un approfondito studio del fenomeno e dei rischi connessi alla cripto-valuta e pone l’accento sull’importanza della definizione giuridica della criptovaluta ai fini dell’applicazione della corretta normativa di riferimento.

 


Per i riferimenti normativi, consultare i seguenti link:

(1)  GAFI, Testo della nota interpretativa alla raccomandazione 15

(2)  CONSOB, Le offerte iniziali e gli  scambi di cripto-attività 

(3)  ESMA, Initial Coin Offerings and Crypto-Assets



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