Antiriciclaggio Retail

La disciplina Antiriciclaggio in ambito retail degli Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica

18 ottobre 2019

di Giuseppe SCAMPONE

Gli Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica operano nel mercato finanziario attraverso l’erogazione diretta del servizio ovvero per mezzo di reti agenti o di soggetti convenzionati.

Mentre nella prima fattispecie le normative antiriciclaggio sono ormai consolidate ed incentrate sul rapporto esclusivo fra Ente e Cliente, nella seconda fattispecie solo di recente il Legislatore ha specificato i compiti e le responsabilità fra gli attori dell’offerta di servizi.

Il novellato D.Lgs. 90/2017(1) delinea, in ipotesi di servizio mediato, compiti specifici in tema di antiriciclaggio a carico sia dell’Ente finanziario che degli Agenti o soggetti convenzionati. Precisamente il capo V riporta i requisiti minimi e gli obiettivi di controllo dei programmi di conformità per gli Istituti Finanziari che offrono servizi di pagamento e di moneta elettronica con l’ausilio di una rete agenti in territorio italiano nonché gli adempimenti antiriciclaggio a carico degli Agenti.

Il Legislatore ha inoltre apportato la richiesta di meccanismi di collaborazione e di condivisione delle informazioni fra Istituto e soggetto convenzionato; sono stati inoltre definiti i requisiti minimi del mandato di agenzia. Gli adempimenti normativi in parola sono descritti dagli articoli dal 43 al 45; ulteriori adempimenti normativi sono riportati al Capo I sezione III. Riassumendo:

GLI OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO

Gli articoli al Capo V prevedono oneri e richieste di controllo in capo all’Intermediario Finanziario fra cui:

  • la diffusione di standards e best practices di riferimento a beneficio degli agenti;
  • la definizione e diffusione di programmi di formazione ad ausilio della rete;
  • l’adozione di programmi di verifica della corretta attuazione da parte degli agenti circa gli standards e best practices diffuse;
  • la verifica della permanenza dei requisiti reputazionali durante l’intera esecuzione del rapporto di agenzia;
  • la previsione ed attuazione di meccanismi di chiusura del mandato nei casi in cui vengano meno i requisiti reputazionali o siano riscontrate gravi o ripetute infrazione degli standard diffusi.

Il legislatore delinea quindi la definizione di veri e propri frameworks di selezione e monitoraggio degli agenti con specifiche richieste di controllo in capo ai soggetti di spicco (Rappresentante Legale e/ o Proprietario) delle agenzie mandatarie; tale approccio è da inquadrare nella esigua dimensione delle agenzie (spesso società individuali) data la quale è indiscussa la predominanza organizzativa e gestionale dell’imprenditore.

Per gli Istituti Europei operanti in Italia con una rete Agenti a seguito dell’autorizzazione ottenuta in un altro Stato Membro, è richiesta la definizione di un Punto di Contatto Centrale(2) mandatario dell’assolvimento di tutti gli adempimenti antiriciclaggio riferibili al territorio italiano. Il Punto di Contatto è ammesso in forma individuale (incarico ad una persona) ovvero in forma societaria.

GLI OBBLIGHI DELL’AGENTE

L’Agente che opera nel mercato dei pagamenti e della moneta elettronica per conto degli Istituti di Pagamento e di moneta elettronica ai seni dell’articolo 44 del citato D.Lgs. è tenuto a:

  • registrare i dati identificativi della clientela e del titolare effettivo e a fornirli entro 20 giorni dall’operazione all’Intermediario o al Punto di Contatto Centrale nel caso quest’ultimo sia un soggetto comunitario;
  • conservare per un periodo di 12 mesi i dati raccolti ai fini dell’identificazione;
  • comunica all’Intermediario o al Punto di Contatto Centrale ogni informazione utile all’invio delle segnalazioni sospette.

I REQUISITI DEL MANDATO

I contenuti minimi contrattuali sono regolati dall’articolo 44 il quale richiede che nel mandato siano presenti i seguenti punti:

  • l’elenco degli adempimenti a cui gli agenti sono chiamati in fase di identificazione e le modalità di trasmissione dei dati raccolti e della relativa conservazione in loco;
  • la non disponibilità dei terminali utilizzati per l’esecuzione delle transazioni alle modifiche da parte degli agenti.

Ulteriore adempimento richiesto è l’iscrizione (comunicazione per gli Istituti Comunitari) presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori(3) di ogni singolo agente e o soggetto convenzionato, l’articolo 45 prevede difatti l’istituzione di elenchi che riportino per singolo Istituto Finanziario i dati identificativi di tutte le agenzie o punti operativi.

Contestualmente è prevista la comunicazione all’Organismo di tutte le chiusure mandato effettuate a seguito della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel decreto aventi natura non commerciale: l’accesso a queste informazioni è garantito dal decreto stesso alla Guardia di Finanzia, alla Banca d’Italia ed all’UIF nonché a tutti gli istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica. Quest’ultimo accesso è consentito al fine di garantire la correttezza e la legalità dei comportamenti di tutti gli operatori del mercato; tale impostazione è diretta alla mitigazione di possibili comportamenti opportunistici e/o comunque riferibili a rischi di willful blindness.

Riassumendo il decreto prevede la creazione di un registro contenente tutti gli agenti operanti nel mercato per mezzo del quale sarà data pubblicità all’elenco dei mandati attivi nonché alle chiusure dei mandati avvenute a seguito di irregolarità riscontrate in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio.

Il Legislatore ha inoltre determinato con assoluta precisione i compiti e le responsabilità dei soggetti chiamati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio nel mercato dei pagamenti.
Sono stati definiti i contenuti minimi del contratto di agenzia rimarcando e suddividendo i compiti e le responsabilità di conformità fra gli attori del mercato dei pagamenti portando in dote agli Istituti di Pagamento la definizione puntuale degli obblighi antiriciclaggio a carico dei partner commerciali non compiutamente specificati nella precedente normativa e definibili in passato, con ovvie difficoltà, solo in ambito contrattuale.

Il novellato 231/2007(4) azzera quindi l’incertezza interpretativa circa i soggetti destinatari dei singoli adempimenti in tema di antiriciclaggio per tutto il mercato dei servizi di pagamento in cui siano coinvolti intermediari; tale aspetto è di fatto accentuato se ci si riferisce agli obblighi di comunicazione all’Intermediario o al Punto di Contatto Centrale di ogni informazione utile all’invio delle segnalazioni sospette.

A margine di questo aspetto è ineludibile lo sforzo formativo che dovranno produrre gli Istituti di Pagamento al fine di formare le reti di agenti in merito alla gestione della clientela con profili anomali se non sospetti.

In tal senso dovranno essere approntati programmi formativi che consentano:

  • un adeguato monitoraggio della clientela nonché
  • di condivisione e mappatura dei red flags tipici del mercato dei pagamenti.

Ovvio che a regime tale impostazione garantirà un enorme patrimonio informativo a beneficio delle autorità nazionali e del sistema paese incrementandone la capacità di riconoscimento e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

 


Per i riferimenti normativi, consultare i seguenti link:

(1)  D. Lgs. n. 90/2017

(2)  Regole di definizione del Punto di Contatto Centrale –  Banca d’Italia

(3)  Elenchi – Organismo degli Agenti e Mediatori, OAM

(4)  D. Lgs.  231/2007 

 



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