Auto Riciclaggio

I confini legali dell’autoriciclaggio

1 aprile 2019

di Nicola MAINIERI e Maria Giulia TOVINI

L’autoriciclaggio, articolo 648-ter 1 del codice penale, è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 3 comma 3 della legge 186/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La norma punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, svolga poi una serie qualificata di comportamenti di carattere “auto-riciclatorio”, ponendo così un concreto ostacolo all’identificazione della loro provenienza delittuosa.

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2.   ESAME TERMINOLOGICO DEL REATO DI RICICLAGGIO 648 BIS, DI IMPIEGO 648 TER E DELL’AUTORICICLAGGIO 648 TER1

Anzitutto si premettono le disposizioni degli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p.:

  • art. 648 bisRiciclaggio”: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”.
  • -art. 648 terImpiego”: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493”.
  • art. 648 ter 1Autoriciclaggio” comma 1: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Se si esamina la terminologia adoperata dal legislatore nel formulare l’art. 648 ter 1, risulta evidente che essa costituisca una sorta di “ibrido” tra le previgenti norme del riciclaggio e dell’impiego, anzitutto nella definizione della condotta: “…chiunque…impiega, sostituisce, trasferisce…”, dove la prima attività (“impiega”) proviene evidentemente dalla norma sull’impiego (art. 648 ter), mentre le successive due dalla norma del riciclaggio (648 bis).

Non viene, invece, ripreso il compimento di “altre operazioni” (ex art. 648 bis) per il quale anche attività diverse dalla sostituzione e dal trasferimento, possano integrare una condotta sanzionabile; tale mancanza, oltre a limitare l’ambito di applicazione della nuova fattispecie, rischia di portare ad un’ulteriore asimmetria tra il reato di autoriciclaggio e quello di riciclaggio, generando discordanze punitive tra i due delitti. Sul punto la dottrina ha ravvisato una possibile soluzione interpretando l’impiego come una “condotta aperta” in grado di ricomprendere ogni forma di re- immissione di proventi illeciti nell’economia legale, rendendo così la sostituzione e il trasferimento come semplici esempi di tale generica e omnicomprensiva condotta(14).

L’ulteriore specificazione di tale condotta “in attività economiche o finanziarie” invece è anche essa in parte desunta dal reato di impiego ed in parte nuova, integrando poi le “attività imprenditoriali o speculative”, che non paiono invero aumentare l’ampiezza delle attività riciclatorie stesse, quanto semmai specificare quelle già esistenti.

La finalità del soggetto autore, infine, ricalca quella del riciclatore, con un’importante aggiunta: egli deve ostacolare “concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa dei profitti oggetto della condotta, il che porterebbe a pensare alla necessità di un elemento ulteriore per veder realizzata la fattispecie dell’autoriciclaggio, ossia un impedimento effettivo all’identificazione dei proventi, come vedremo meglio successivamente(15).

3.   L’AUTORICICLAGGIO E L’ART 12 QUINQUIES DELLA L. 356/92 

Si è avuto modo di accennare che prima del 2015 – a norma dell’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992 – era punibile soltanto l’autore del reato presupposto che avesse attribuito fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni od altre utilità (rimanendone effettivamente il dominus) ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Dopo l’introduzione del reato di autoriciclaggio, a condotta come si è visto più ampia, il testo del 12 quinquies continua a richiamare gli artt. 648 bis e 648 ter ma non anche il nuovo 648 ter 1. La fattispecie potrebbe però avere un’ampia area di sovrapposizione con quella di autoriciclaggio – nel caso in cui, ad esempio – il denaro, i beni o le altre utilità di cui è attribuita fittiziamente la titolarità o disponibilità siano anche il provento di un reato e tale attribuzione fittizia implichi un trasferimento o una sostituzione idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza; ciò anche in forza della clausola di riserva prevista nella fattispecie del 12 quinquies che fa salvo ogni più grave reato. Si realizzerebbe in tali casi un concorso di norme, dal momento che le due fattispecie proteggono – almeno in parte – lo stesso bene giuridico.

Quale delle due fattispecie dovrebbe, allora, prevalere?

La Cassazione si è occupata della questione nel settembre 2017(16). Il caso sottoposto riguardava l’operato di due avvocati che, incaricati di recuperare un sostanzioso credito per conto di un ente, si erano indebitamente appropriati di parte di tale somma, compiendo su circa € 8.000.000 anche molteplici operazioni di intestazione fittizia alle proprie madri e mettendo così in atto condotte di carattere riciclatorio(17). Le somme infatti venivano successivamente girate tramite operazioni bancarie, finalizzate alla “dispersione” dell’intero importo, a danno dell’ente stesso.

La Corte ha anzitutto richiamato la giurisprudenza di legittimità precedente al 2015 – e quindi all’introduzione dell’art. 648 ter 1 – secondo la quale(18) i fatti di autoriciclaggio erano punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12quinquies l. n. 356 del 1992. Ciò per evitare di escludere la punibilità dell’autore del reato presupposto il quale, come nel caso in esame, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità di cui rimanga sostanzialmente il dominus, per permetterne una successiva circolazione nel sistema finanziario, economico e produttivo.

La Corte passa poi a considerare il nuovo rapporto esistente tra le due norme. Dapprima rileva che la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore di essa realizzi anche un trasferimento fittizio dei cespiti rivenienti dal reato presupposto ad un terzo soggetto. Detto trasferimento fittizio sarebbe quindi un elemento ulteriore, che l’ordinamento continua a punire grazie all’art. 12 quinquies, e che – come tale – non può neanche ricomprendersi tra quelle “altre operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate dall’art. 648 ter 1, che sono riferibili al solo soggetto agente e non anche ad un terzo, come invece nel caso dell’intestazione fittizia.

Inoltre, continua la Corte, è evidente che le due violazioni della legge penale intervengono in momenti cronologicamente distinti, a sottolineare ulteriormente la loro diversità: l’autore del reato presupposto prima compie l’operazione di interposizione fittizia per poi integrare anche le condotte di autoriciclaggio, senza le quali la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.

Come emerge dalla sentenza testè esaminata è possibile quindi il concorso tra i due reati, dal momento che “il trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto” è un elemento ulteriore rispetto alla condotta punibile ai sensi dell’art. 648 ter 1.

 

Intervento di:

Nicola MAINIERI, Avvocato, Dirigente senior della Banca d’Italia – Dipartimento Vigilanza. Responsabile del Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria.

Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza.

Giulia Maria TOVINI, dr.ssa in Giurisprudenza, attualmente internship trainee ℅ Sadas.

 

to be continued 2/5


(14)  F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio cit. 5

(15)  Cfr successivo paragrafo 7

(16)  Cass. Pen., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 3935

(17)  Di somme provenienti dal reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

(18)  Cass. Pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191.

 

Questo articolo è stato pubblicato su GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 3



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