Fondazione Varrone Cassa Risparmio Rieti

Genesi, Normativa e Stato Attuale delle Fondazioni di origine bancaria – Parte 3

18 giugno 2017

di Salvatore CARRANO

Le primarie e più recenti normative che disciplinano le Fondazioni sono le seguenti:
• Carta delle Fondazioni
• Legge di stabilità 2015: L. 190/2014
• Protocollo Intesa Acri-MEF

Carta delle Fondazioni: norme di autodisciplina

Il 4 aprile 2012, all’unanimità, l’assemblea dell’ACRI, l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., approvava la Carta delle Fondazioni. Il documento, composto di 16 pagine, costituiva un regolamento volontario di metodi, comportamenti e migliori pratiche che avrebbero disciplinato e uniformato le regole operative delle Fondazioni. Il consenso all’approvazione del documento non comportava per le Fondazioni obblighi di legge, ma, a seguito dell’adesione, il rispetto delle disposizioni diventava vincolante anche perché accordi, procedure e principi contenuti nel documento, una volta recepiti nei singoli statuti, avrebbero acquistato valore di norma interna e, quindi, disciplinato e regolamentato l’attività dell’ente Fondazione.

La Carta è il risultato della precisa volontà delle associate che, in un’assemblea del 4 maggio 2011, convennero sulla necessità di formalizzare un codice di autoregolamento, comprensivo delle migliori pratiche già collaudate, per orientare e uniformare i comportamenti operativi delle Fondazioni. Preceduta da un preambolo, la Carta è divisa in tre parti: governance, attività istituzionale e gestione del patrimonio. Nel preambolo sono indicate le ragioni che hanno spinto l’Associazione a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e gli obiettivi che con esso l’ACRI si prefigge. Questa parte introduttiva descrive anche la missione delle Fondazioni, specifica i criteri di erogazione delle risorse e soprattutto accentua la necessità che l’operato delle Fondazioni possa svolgersi in piena autonomia e privo di ingerenze esterne.

Il primo ambito è dedicato alla governance e gli organi necessari al governo delle Fondazioni specificati nella Carta, sono quelli già riportati (con i rispettivi compiti) nella parte dedicata alla riforma Tremonti del presente documento. Nello stesso ambito sono elencati i principi di autodisciplina che, in numero di undici, regolano l’autonomia, la rappresentatività, i requisiti dei componenti degli organi, le procedure di nomina e quant’altro dovesse servire a prevenire conflitti di competenze, indebite ingerenze o anche limitazioni e condizionamenti “nel perseguire gli obiettivi di missione” delle Fondazioni.

La seconda sezione della Carta è riservata all’attività istituzionale delle Fondazioni e specifica i principi di programmazione e di gestione, i criteri per l’individuazione e la valutazione delle iniziative da sostenere e il monitoraggio e la valutazione delle iniziative sostenute. Nel documento dell’ACRI compare ancora il termine autonomia a indicare libera scelta di intervento nel rispetto delle finalità istituzionali e viene sottolineata la territorialità come contesto primario di riferimento per le iniziative delle Fondazioni. Tra i principi di questa seconda parte figurano anche la trasparenza e l’imparzialità nel fissare i criteri per l’individuazione delle iniziative da finanziare e la sussidiarietà come ruolo complementare e integrativo (e mai suppletivo) rispetto a altri enti che pure operano per simili scopi.

La gestione del patrimonio occupa la terza e ultima parte del documento, nel quale ambito si illustrano principi e criteri di selezione degli investimenti, l’assetto organizzativo e le indicazioni per avvalersi di un eventuale gestore/advisor professionale. In questa sezione spicca la particolare attenzione dedicata alla salvaguardia del patrimonio e alla sua redditività prevedendo, in tal senso, di osservare nelle “decisioni di investimento” criteri prudenziali di rischio al fine di garantire il mantenimento del patrimonio e la sua erogazione duratura e costante nel breve e lungo periodo. Così pure, viene indicato di “bilanciare le decisioni di investimento al fine di ottenere una redditività coerente con le esigenze di impiego”. In quest’ultimo ambito si riportano anche i principi che regolano i rapporti con le banche di riferimento e le relative regole comportamentali improntate, sì a esercitare il diritto di vigilanza come azionista, ma senza interferire nella gestione della società bancaria.

Sicuramente l’adozione di un codice di autoregolamento introduceva modelli di comportamento condivisi, trasparenti e affidabili che avrebbero consentito di ridurre drasticamente l’arbitrarietà dell’operato delle Fondazioni, tuttavia, gli interventi e l’utilizzo delle risorse erogate, convogliate comunque autonomamente e differentemente, senza obiettivi condivisi da gruppi di Fondazioni o dall’intero sistema, hanno tutt’al più fornito qualche impulso allo sviluppo locale ma scarsamente hanno contribuito alla crescita economica, sociale e civile dell’intero Paese. Inoltre, è da considerare che l’approvazione della Carta è avvenuta in presenza di una crisi finanziaria che ha coinvolto pesantemente anche il sistema bancario e di riflesso ha ridotto le risorse che le Fondazioni avevano a disposizione per svolgere l’attività istituzionale.

 

Legge di stabilità 2015, L. 190/2014: l’aumento del prelievo fiscale sui dividendi delle Fondazioni

La Legge di Stabilità 2015 (legge n.190 del 23.12.2014) all’articolo 1, comma 655, con le modifiche dell’art.4, comma 1, lettera q) del d.lgs. 344/2003, riduceva la quota di esenzione degli utili percepiti dagli enti non commerciali dal 95% al 22,26% del loro ammontare. La prepotente diminuzione degli utili esclusi dal computo del tributo innalzava il prelievo fiscale a carico delle Fondazioni (considerando l’aliquota del 27,5%) da 1,375 a 21,38 euro su ogni cento euro percepiti a titolo di dividendi. Il sostanzioso aggravio impositivo sui proventi delle partecipazioni determinava, di conseguenza, una proporzionale considerevole diminuzione delle risorse erogabili per scopi di pubblica utilità dalle Fondazioni.

 

Protocollo Intesa Acri-MEF: in continuazione della Carta delle Fondazioni

Pier Carlo Paodan, Ministro dell’Economia e delle Finanze e Giuseppe Guzzetti, Presidente dell’ACRI, in data 22 aprile 2015, firmavano il protocollo d’intesa Acri-MEF. Tredici articoli, ripartiti in due sezioni che disciplinano gli aspetti economico-patrimoniali e la governance delle Fondazioni.

Il primo articolo è riservato alle definizioni e il divieto di impiego in esposizioni verso un unico soggetto per un importo superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale delle Fondazioni, assorbe buona parte del contenuto nel circostanziato successivo articolo 2. In questo secondo articolo vengono anche indicate le modalità di calcolo delle esposizioni e il piano di rientro degli sforamenti, i quali ultimi, entro tre anni (o entro cinque anni se trattasi di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati), devono essere ridotti. Per l’indebitamento, così come indicato nell’articolo 3, alle Fondazioni è fatto divieto ricorrervi se non per temporanee e limitate esigenze di liquidità originate da sfasamenti temporali tra incassi e pagamenti; in ogni caso l’indebitamento non può superare il 10% del patrimonio della Fondazione.

Le disposizioni contenute nell’articolo 4 prevedono che gli strumenti derivati possano essere utilizzati con finalità di copertura oppure per investimenti che non presentino rischi di perdita del patrimonio. L’ultimo articolo di questa prima parte dispone che le risorse impiegate per gli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali provengano unicamente da fonti di reddito.

La seconda sezione del protocollo dedicata alla governance presenta ben quattro articoli che disciplinano gli organi delle Fondazioni. Questo gruppo di disposizioni:
• fissa la durata delle cariche del Presidente e dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo in un periodo massimo di quattro anni e non ricopribili per più di due mandati consecutivi;
• garantisce la presenza di professionalità, competenza, autorevolezza e indipendenza negli organi delle Fondazioni;
• assicura la presenza negli organi del genere meno rappresentato;
• stabilisce che i corrispettivi per i componenti degli organi siano di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l’assenza di finalità lucrative, commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni e comunque, anche per le Fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro, mai superiore ai duecentoquarantamila euro annui.
• ribadisce l’incompatibilità delle cariche di componente degli organi delle Fondazioni con gli incarichi politici;
• interrompe il “transito continuativo”, da una carica ricoperta nella banca conferitaria a una immediatamente successiva negli organi delle Fondazioni, introducendo un fermo di almeno dodici mesi.

Ancora al Titolo II, l’articolo 11 definisce i criteri di trasparenza che le Fondazioni osserveranno avendo cura di pubblicare sui propri siti internet bilanci, regolamenti, statuti, documenti programmatici previsionali, bandi per le erogazioni, curricula dei componenti degli organi e ogni altra documentazione che renda agevole ai terzi la presentazione di richieste volte a ottenere sostegno finanziario.

All’art. 12 si promuove il ricorso alla cooperazione e all’aggregazione al fine di perseguire degli obiettivi comuni con efficienza ed economicità.
Infine, l’ultima disposizione prevede che le Fondazioni adottino le modifiche ai propri statuti per adeguarli ai contenuti del protocollo entro un anno dalla sua sottoscrizione.

L’accordo è un ulteriore passo avanti rispetto alla Carta delle Fondazioni e può essere considerato un’autoriforma che, anticipando delle disposizioni in un “atto unilaterale d’obbligo, liberamente assunto dalle singole Fondazioni, che le impegna ad adottare delibere e modifiche statutarie volte a dare attuazione al protocollo”, rende inessenziali e immotivati dei provvedimenti legislativi che pure da più parti erano, in precedenza all’accordo, stati avanzati.

 

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LEGGI QUI  l’articolo precedente  1/4,   Genesi, Normativa e Stato Attuale delle Fondazioni di origine bancaria – Parte 1

LEGGI QUI  l’articolo precedente  2/4,   Genesi, Normativa e Stato Attuale delle Fondazioni di origine bancaria – Parte 2

LEGGI QUI  l’articolo successivo   4/4,   Genesi, Normativa e Stato Attuale delle Fondazioni di origine bancaria – Parte 4 (conclusioni)

 



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